Codice Civile art. 281


abrogato DIVIETO DI LEGITTIMAZIONE

[1. Non possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti.
(Articolo così sostituito dall'art. 123, L. 19 maggio 1975, n. 151)]
(Articolo abrogato dall’art. 1, comma 10, L. 10 dicembre 2012, n. 219)

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