Codice Civile art. 2809


SPECIALITA' E INDIVISIBILITA' DELL'IPOTECA
1. L' ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una somma determinata in danaro.
2. Essa è indivisibile e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2809"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti