Codice Civile art. 2806


PEGNO DI DIRITTI DIVERSI DAI CREDITI
1. Il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, fermo il disposto del terzo comma dell' articolo 2787.
2. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

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