Codice Civile art. 2800


SEZIONE III Del pegno di crediti e di altri diritti (CONDIZIONI DELLA PRELAZIONE)
1. Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo, se non quando il pegno risulta da atto scritto e la costituzione di esso è stata notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero è stata da questo accettata con scrittura avente data certa.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2800"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti