Codice Civile art. 2797


FORME DELLA VENDITA
1. Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendolo che, in mancanza, si procederà alla vendita. L' intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia costituito il pegno.
2. Se entro cinque giorni dall' intimazione non è proposta opposizione o se questa è rigettata, il creditore può far vedere la cosa al pubblico incanto, o, se la cosa ha un prezzo di mercato, anche a prezzo corrente, a mezzo di persona autorizzata a tali atti. Se il debitore non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore, il termine per l' opposizione è determinato a norma dell' articolo 166<1> del codice procedura civile.
3. Il giudice, sull' opposizione del costituente, può limitare la vendita a quella tra più cose date in pegno, il cui valore basti a pagare il debito.
4. Per la vendita della cosa data in pegno le parti possono convenire forme diverse.

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