Codice Civile art. 2790


CONSERVAZIONE DELLA COSA E SPESE RELATIVE
1. Il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno, e risponde, secondo le regole generali, della perdita e del deterioramento di essa.
2. Colui che ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa.

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