Codice Civile art. 2786


SEZIONE II Del pegno dei beni mobili (COSTITUZIONE)
1. Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l' esclusiva disponibilità della cosa.
2. La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti o possono essere posti in custodia in entrambe, in modo che il costituente sia nell' impossibilità di disporne senza la cooperazione del creditore.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2786"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti