Codice Civile art. 2782


CONCORSO DI CREDITI EGUALMENTE PRIVILEGIATI
1. I crediti egualmente privilegiati concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo.
2. La stessa disposizione si osserva quando concorrono tra loro più crediti privilegiati ai quali le leggi speciali attribuiscono genericamente una prelazione su ogni altro credito.

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