Codice Civile art. 2778


ORDINE DEGLI ALTRI PRIVILEGI SUI MOBILI
1. Salvo quanto è disposto dall' articolo 2777, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, la prelazione si esercita nell' ordine che segue:
1) i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali - compresi quelli sostitutivi o integrativi - che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l' invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, indicati dall' articolo 2753;
2) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall' articolo 2771, quando il privilegio si esercita separatamente sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli immobili;
3) abrogato;
4) i crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili, indicati dall' articolo 2756;
5) i crediti per le mercedi dovute ai lavoratori impiegati nelle opere di coltivazione e di raccolta, indicate dall' articolo 2757;
6) i crediti per sementi e materie fertilizzanti e antiparassitarie e per somministrazione di acqua per irrigazione, nonché i crediti per i lavori di coltivazione e di raccolta indicati dall' articolo 2757. Qualora tali crediti vengano in concorso tra loro, sono preferiti quelli di raccolta, seguono quelli di coltivazione e, infine, gli altri crediti indicati dallo stesso articolo;
7) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall' articolo 2758, salvo che la legge speciale accordi un diverso grado di preferenza, e i crediti per le imposte sul reddito, indicati dall' articolo 2759;
8) i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale indicati dall' articolo 2754, nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati nel precedente numero 1 del presente articolo;
9) numero abrogato, con decorrenza dal 1à gennaio 1994, dall'art. 161 D. Lgs. 1° settembre 1973 n. 385;
10) i crediti dipendenti da reato, indicati dall' articolo 2768, sulle cose sequestrate, nei casi e secondo l' ordine stabiliti dal codice penale e dal codice di procedura penale;
11) i crediti per risarcimento, indicati dall' articolo 2767;
12) i crediti dell' albergatore, indicati dall' articolo 2760;
13) i crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario, indicati dall' articolo 2761;
14) i crediti del venditore di macchine o della banca per le anticipazioni del prezzo, indicati dall' articolo 2762;
15) i crediti per canoni enfiteutici, indicati dall' articolo 2763;
16) i crediti del locatore e i crediti del concedente dipendenti dai contratti di mezzadria e colonia, indicati rispettivamente dagli articoli 2764 e 2765;
17) i crediti per spese funebri, d' infermità, per somministrazioni ed alimenti, nell' ordine indicato dall' articolo 2751;
18) i crediti dello Stato per tributi diretti, indicati dal primo comma dell' articolo 2752;
19) i crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell' articolo 2752;
20) i crediti degli enti locali per tributi, indicati dal quarto comma dell' articolo 2752.

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