Codice Civile art. 277


EFFETTI DELLA SENTENZA

La sentenza che dichiara la filiazione produce gli effetti del riconoscimento.
(Comma così modificato dall’art. 34, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 154/2013. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «La sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento.»)
Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per l'affidamento, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.
(Comma sostituito dall'art. 119, L. 19 maggio 1975, n. 151 e, successivamente, così modificato dall’art. 34, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 154/2013. Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato D.Lgs. n. 154/2013 era il seguente: «Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.»)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 277"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti