Codice Civile art. 2760


CREDITI DELL'ALBERGATORE
1. I crediti dell' albergatore per mercedi e somministrazioni verso le persone albergate hanno privilegio sulle cose da queste portate nell' albergo e nelle dipendenze e che continuano a trovarvisi.
2. Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulle cose stesse, a meno che l' albergatore fosse a conoscenza di tali diritti al tempo in cui le cose sono state portate nell' albergo.

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