Codice Civile art. 2755


§2 Dei privilegi sopra determinati mobili (SPESE PER ATTI CONSERVATIVI O DI ESPROPRIAZIONE)
1. I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l' espropriazione di beni mobili nell' interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi.

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