Codice Civile art. 2752


CREDITI PER TRIBUTI DIRETTI DELLO STATO, PER IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E PER TRIBUTI DEGLI ENTI LOCALI

1. Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi.
(Comma prima sostituito dall'art. 33, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, entrato in vigore il 1° luglio 1999 e poi così modificato dal comma 2 dell'art. 39, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 29 novembre 2007, n. 222 e dal comma 37 dell’art. 23. D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111)
[2. Se si tratta di ruoli suppletivi, e si procede per imposte relative a periodi d' imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono.]
(Comma soppresso dall'art. 33 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, entrato in vigore il 1° luglio 1999)
3. Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le sopratasse dovute secondo le norme relative all' imposta sul valore aggiunto.
4. Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all' imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.

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