Codice Civile art. 2748


EFFICACIA DEL PRIVILEGIO SPECIALE RISPETTO AL PEGNO E ALLE IPOTECHE
1. Se la legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale sui beni mobili non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio.
2. I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente.

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