Codice Civile art. 2745


CAPO II Dei privilegi - SEZIONE I Disposizioni generali - (FONDAMENTO DEL PRIVILEGIO)
1. Il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito. La costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti; può anche essere subordinata a particolari forme di pubblicità.

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