Codice Civile art. 2720


SEZIONE VII Degli atti di ricognizione o di rinnovazione (EFFICACIA PROBATORIA)
1. L' atto di ricognizione o di rinnovazione fa piena prova delle dichiarazioni contenute nel documento originale, se non si dimostra, producendo quest' ultimo, che vi è stato errore nella ricognizione o nella rinnovazione.

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