Codice Civile art. 2714


SEZIONE VI Delle copie degli atti (COPIE DI ATTI PUBBLICI)
1. Le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l' originale.
2. La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici originali, spedite da depositari pubblici di esse, a ciò autorizzati.

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