Codice Civile art. 2712


RIPRODUZIONI MECCANICHE

1. Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime [c.p.c. 261] (1).
(Articolo, così modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 23, ora dall'art. 23-quater, a seguito delle modifiche disposte dall'art. 16, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2005:
Le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.)

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