Codice Civile art. 2708


ANNOTAZIONE IN CALCE, A MERGINE O A TERGO DI UN DOCUMENTO
1. L' annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di un documento rimasto in suo possesso fa prova, benché non sottoscritta da lui, se tende ad accertare la liberazione del debitore.
2. Lo stesso valore ha l' annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di una quietanza o di un esemplare del documento del debito posseduto dal debitore.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2708"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti