Codice Civile art. 2707


CARTE E REGISTRI DOMESTICI
1. Le carte e i registri domestici fanno prova contro chi li ha scritti:
1) quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto;
2) quando contengono la menzione espressa che l' annotazione è stata fatta per supplire alla mancanza di titolo in favore di chi è indicato come creditore.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2707"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti