Codice Civile art. 2706


CONFORMITA' TRA ORIGINALE E RIPRODUZIONE DEL TELEGRAMMA
1. La riproduzione del telegramma consegnata al destinatario si presume, fino a prova contraria, conforme all' originale.
2. Il mittente, se ha fatto collazionare il telegramma secondo le disposizioni dei regolamenti, si presume esente da colpa per le divergenze verificatesi tra originale e riproduzione.

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