Codice Civile art. 2705


TELEGRAMMA
1. Il telegramma ha l' efficacia probatoria della scrittura privata, se l' originale consegnato all' ufficio di partenza è sottoscritto dal mittente, ovvero se è stato consegnato o fatto consegnare dal mittente medesimo, anche senza sottoscriverlo.
2. La sottoscrizione può essere autenticata da notaio.
3. Se l' identità della persona che ha sottoscritto l' originale del telegramma è stata accertata nei modi stabiliti dai regolamenti, è ammessa la prova contraria.
4. Il mittente può fare indicare nel telegramma se l' originale è stato firmato con o senza autenticazione.

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