Codice Civile art. 2703


SOTTOSCRIZIONE AUTENTICATA
1. Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
2. L'autenticazione consiste nell' attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l' identità della persona che sottoscrive.

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