Codice Civile art. 27


ESTINZIONE DELLA PERSONA GIURIDICA
1. Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.
2. Le associazioni si estinguono, inoltre, quando tutti gli associati sono venuti a mancare.
[3. L'estinzione è dichiarata dall'autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio].
(Comma abrogato dall'art. 11, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361)

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