Codice Civile art. 2680


TENUTA DEL REGISTRO GENERALE D'ORDINE
1. Il registro generale deve essere vidimato in ogni foglio dal presidente o da un giudice del tribunale nella cui circoscrizione è stabilito l' ufficio, indicando nel relativo processo verbale il numero dei fogli e il giorno in cui sono stati vidimati.
2. Questo registro deve essere scritto di seguito, senza spazi in bianco o interlinee e senza aggiunte. Le cancellature di parole devono essere approvate dal conservatore in fine di ciascun foglio con la sua firma e con l' indicazione del numero delle parole cancellate.
3. Il registro, alla fine di ciascun giorno, deve essere chiuso con l' indicazione del numero dei titoli annotati e firmato dal conservatore.
4. In esso si deve rigorosamente osservare la serie delle date, dei fogli e dei numeri d' ordine.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2680"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti