Codice Civile art. 2671


OBBLIGO DEI PUBBLICI UFFICIALI
1. Il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l' atto soggetto a trascrizione ha l' obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile, ed è tenuto al risarcimento dei danni in caso di ritardo, salva l' applicazione delle pene pecuniarie previste dalle leggi speciali, se lascia trascorrere trenta giorni dalla data dell' atto ricevuto o autenticato.
2. Rimangono ferme le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono a carico di altre persone l' obbligo di richiedere la trascrizione di determinati atti e le relative sanzioni.

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