Codice Civile art. 2665


OMISSIONI O INESATTEZZE DELLE NOTE
1. L'omissione o l' inesattezza di alcuna delle indicazioni richieste nelle note menzionate negli articoli 2659 e 2660 non nuoce alla validità della trascrizione, eccetto che induca incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico, a cui si riferisce l' atto o, rispettivamente, la sentenza o la domanda.

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