Codice Civile art. 2662


TRASCRIZIONE DI ACQUISTI A CAUSA DI MORTE IN LUOGO DI ALTRI CHIAMATI
1. Qualora l' acquisto a causa di morte si colleghi alla rinunzia o alla morte di uno dei chiamati chi domanda la trascrizione deve presentare il documento comprovante la morte o la rinunzia, facendone menzione nella nota.
2. Se invece l' acquisto dipende da altra ragione che impedisce ad alcuno dei chiamati di succedere, non è necessario esibire un documento che giustifichi la ragione stessa, ma il richiedente risponde dei danni, quando le sue dichiarazioni non corrispondono a verità.
3. Qualora alcuna delle cause di impedimento sopra indicate si sia constatata dopo la trascrizione dell' acquisto a causa di morte, essa si annota in margine alla trascrizione stessa, purché risulti da regolare documento.

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