Codice Civile art. 2647


COSTITUZIONE DEL FONDO PATRIMONIALE E SEPARAZIONE DEI BENI
1. Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, la costituzione del fondo patrimoniale, le convenzioni matrimoniali che escludono i beni medesimi dalla comunione, tra i coniugi, gli atti e i provvedimenti di scioglimento della comunione, gli atti di acquisto di beni personali a norma delle lettere c, d, e ed f dell' articolo 179, a carico, rispettivamente, dei coniugi titolari del fondo patrimoniale o del coniuge titolare del bene escluso o che cessa di far parte della comunione.
2. Le trascrizioni previste dal precedente comma devono essere eseguite anche relativamente ai beni immobili che successivamente entrano a far parte del patrimonio familiare o risultano esclusi dalla comunione tra i coniugi.
3. La trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale costituito per testamento deve essere eseguita d' ufficio dal conservatore contemporaneamente alla trascrizione dell' acquisto a causa di morte.

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