Codice Civile art. 2642


COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA
[1. Ogni sentenza penale pronunziata a carico di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e commissari di qualsiasi impresa per delitti commessi nell' esercizio od a causa del loro ufficio è comunicata, a cura del cancelliere dell' autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, per gli eventuali provvedimenti, all' organo che esercita la funzione disciplinare sugli iscritti nell' albo professionale al quale essi appartengono.]
(Il presente articolo non è stato riproposto nella nuova formulazione del suddetto titolo)

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