Codice Civile art. 2637


AGGIOTAGGIO
1. Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
(Articolo così modificato dal D.Lgs. 61/2002 e poi dal comma 4 dell'art. 9, L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge comunitaria 2004.)

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