Codice Civile art. 2630


CAPO III Degli illeciti commessi mediante omissione (OMESSA ESECUZIONE DI DENUNCE, COMUNICAZIONI O DEPOSITI)

Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.
(L'intero titolo XI, comprendente gli articoli da 2621 a 2642, è stato sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61. Successivamente, il presente articolo è stato modificato dal comma 2 dell'art. 42, L. 7 luglio 2009, n. 88 e così sostituito dal comma 5 dell’art. 9, L. 11 novembre 2011, n. 180)

(Testo previgente:
1. Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro.
(Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 42, L. 7 luglio 2009, n. 88)
2. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.
(L'intero titolo XI, comprendente gli articoli da 2621 a 2642, è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61) )

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