abrogato FALSITA' NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DELLE SOCIETA' DI REVISIONE[1. I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.
2. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni
(L'intero titolo XI, comprendente gli articoli da 2621 a 2642, è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61)].
(Articolo abrogato dal comma 34 dell'art. 37, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)