Codice Civile art. 2615ter


SEZIONE II-BIS (SOCIETA' CONSORTILI)
1. Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell' articolo 2602.
2. In tal caso l' atto costitutivo può stabilire l' obbligo dei soci di versare contributi in denaro.

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  • Quesito n. 5941/I, Trasformazione di consorzio in società consortile: qualificazione e disciplina applicabile

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