Codice Civile art. 2612


SEZIONE II Dei consorzi con attività esterna (ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE)
1. Se il contratto prevede l' istituzione di un ufficio destinato a svolgere un' attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l' iscrizione presso l' ufficio del registro delle imprese del luogo dove l' ufficio ha sede.
2. L' estratto deve indicare:
1) la denominazione e l' oggetto del consorzio e la sede dell' ufficio;
2) il cognome e il nome dei consorziati;
3) la durata del consorzio;
4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri;
5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione.
3. Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopraindicati.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2612"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti