Codice Civile art. 2607


MODIFICAZIONI DEL CONTRATTO
1. Il contratto, se non è diversamente convenuto, non può essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati.
2. Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullità.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2607"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti