Codice Civile art. 2603


FORMA E CONTENUTO DEL CONTRATTO
1. Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità.
2. Esso deve indicare:
1) l' oggetto e la durata del consorzio;
2) la sede dell' ufficio eventualmente costituito;
3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;
4) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio;
5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;
6) i casi di recesso e di esclusione;
7) le sanzioni per l' inadempimento degli obblighi dei consorziati.
3. Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi, il contratto deve inoltre stabilire le quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse.
4. Se l' atto costitutivo deferisce la risoluzione di questioni relative alla determinazione delle quote ad una o più persone, le decisioni di queste possono essere impugnate innanzi all' autorità giudiziaria, se sono manifestamente inique od erronee, entro trenta giorni dalla notizia.

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