Codice Civile art. 2592


CAPO III Del diritto di brevetto per modelli di utilità e di registrazione per disegni e modelli (MODELLI DI UTILITA')
1. Chi, in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per un' invenzione atta a conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti particolare efficacia o comodità di applicazione o d' impiego, ha il diritto esclusivo di attuare l' invenzione, di disporne e di fare commercio dei prodotti a cui si riferisce.
2. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.

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