Codice Civile art. 2573


TRASFERIMENTO DEL MARCHIO
1. Il marchio registrato può essere trasferito o concesso in licenza per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, purché in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell' apprezzamento del pubblico.
2. Quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all' uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l' azienda.

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