Codice Civile art. 2564


MODIFICAZIONE DELLA DITTA
1. Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l' oggetto dell' impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla.
2. Per le imprese commerciali l' obbligo dell' integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore.

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