Codice Civile art. 2556


IMPRESE SOGGETTE A REGISTRAZIONE
1. Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell' azienda devono essere provati per iscritto, salva l' osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l' azienda o per la particolare natura del contratto.
2. I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l' iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.

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