Codice Civile art. 2554


PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E ALLE PERDITE
1. Le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di un' impresa senza partecipazione alle perdite, e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.
2. Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell' articolo 2102.

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