Codice Civile art. 2552


DIRITTI DELL'ASSOCIANTE E DELL'ASSOCIATO
1. La gestione dell' impresa o dell' affare spetta all' associante.
2. Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l' associato sull' impresa o sullo svolgimento dell' affare per cui l' associazione è stata contratta.
3. In ogni caso l' associato ha diritto al rendiconto dell' affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno.

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