Codice Civile art. 255


RICONOSCIMENTO DI UN FIGLIO PREMORTO

Può anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto, in favore dei suoi discendenti.
(Comma così modificato dall’art. 26, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 154/2013. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Può anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto, in favore dei suoi discendenti legittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti.»)

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