Codice Civile art. 2546


CAPO II Delle mutue assicuratrici (NOZIONE)
1. Nella societa' di mutua assicurazione le obbligazioni sono garantite dal patrimonio sociale.
2. I soci sono tenuti al pagamento dei contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall'atto costitutivo.
3. Nelle mutue assicuratrici non si puo' acquistare la qualita' di socio, se non assicurandosi presso la societa', e si perde la qualita' di socio con l'estinguersi dell'assicurazione, salvo quanto disposto dall'articolo 2548.
(art. così sostituito dall' art.8 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

(Testo previgente:
Nella società di mutua assicurazione le obbligazioni sociali sono garantite dal patrimonio sociale.
I soci sono tenuti al pagamento di contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall' atto costitutivo.
Nelle mutue assicuratrici non si può acquistare la qualità di socio, se non assicurandosi presso la società, e si perde la qualità di socio con l' estinguersi dell' assicurazione, salvo quanto disposto dall' articolo 2548.)

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