Codice Civile art. 2545-sexiesdecies


GESTIONE COMMISSARIALE

Testo in vigore fino al 14 agosto 2020

In caso di gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi delle società cooperative, l'autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della società ad un commissario, determinando i poteri e la durata. Ove l'importanza della società cooperativa lo richieda, l'autorità di vigilanza può nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento.
(Comma così modificato dall'art. 33, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310 e, successivamente, dall’art. 1, comma 936, lett. c), n. 1), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018)
Al commissario possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorità di vigilanza.
(Comma così modificato dall'art. 33, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310)
Se l'autorità di vigilanza accerta irregolarità nelle procedure di ammissione dei nuovi soci, può diffidare la società cooperativa e, qualora non si adegui, assumere i provvedimenti di cui al quarto comma.
(Comma così modificato dall’art. 1, comma 936, lett. c), n. 2), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018)
Laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, l'autorità di vigilanza, previa diffida, può nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati.
(Comma aggiunto dall’art. 1, comma 936, lett. c), n. 3), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018)

Testo in vigore dal 15 agosto 2020

Fuori dai casi di cui all'articolo 2545-septiesdecies, in caso di irregolare funzionamento della società cooperativa, l'autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci, affidare la gestione della società a un commissario, determinando i poteri e la durata, al fine di sanare le irregolarità riscontrate e, nel caso di crisi o insolvenza, autorizzarlo a domandare la nomina del collegio o del commissario per la composizione assistita della crisi stessa o l'accesso a una delle procedure regolatrici previste nel codice della crisi e dell'insolvenza. Ove l'importanza della società cooperativa lo richieda, l'autorità di vigilanza può nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento.
(Comma modificato dall'art. 33, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310 e dall’art. 1, comma 936, lett. c), n. 1), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 381, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 agosto 2020, ai sensi di quanto disposto dall’art. 389, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019)
Al commissario possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorità di vigilanza.
(Comma così modificato dall'art. 33, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310)
Se l'autorità di vigilanza accerta irregolarità nelle procedure di ammissione dei nuovi soci, può diffidare la società cooperativa e, qualora non si adegui, assumere i provvedimenti di cui al quarto comma.
(Comma così modificato dall’art. 1, comma 936, lett. c), n. 2), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018)
Laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, l'autorità di vigilanza, previa diffida, può nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati.
(Comma aggiunto dall’art. 1, comma 936, lett. c), n. 3), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018)

(Il Titolo VI del Libro V, comprendente gli articoli da 2511 a 2548, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'art. 8, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)

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