Codice Civile art. 2545-octies


SEZIONE V Delle modificazioni dell'atto costitutivo (PERDITA DELLA QUALIFICA DI COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE)
1. La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'articolo 2513, ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514.
2. In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere un apposito bilancio, da notificarsi entro sessanta giorni dalla approvazione al Ministero delle attività produttive, al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione.
(Comma così modificato dall'art. 31, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310)
3. Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al secondo comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari.
(Comma aggiunto dal comma 8 dell'art. 10, L. 23 luglio 2009, n. 99)
4. In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa è tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.
(Comma aggiunto dal comma 8 dell'art. 10, L. 23 luglio 2009, n. 99)
5. Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualità prevalente.
(Comma aggiunto dal comma 8 dell'art. 10, L. 23 luglio 2009, n. 99)
6. In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo delle società cooperative provvede alla variazione della sezione di iscrizione all'albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio.
(Comma aggiunto dal comma 8 dell'art. 10, L. 23 luglio 2009, n. 99)
7. L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è segnalata all'amministrazione finanziaria e comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali.
(Comma aggiunto dal comma 8 dell'art. 10, L. 23 luglio 2009, n. 99)
(Il Titolo VI del Libro V, comprendente gli articoli da 2511 a 2548, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'art. 8, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)

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