Codice Civile art. 2545-novies


MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO
1. Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436.
2. La fusione e la scissione di societa' cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III.
(art. aggiunto dall' art.8 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

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