Codice Civile art. 2545-duodecies


SCIOGLIMENTO

La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo 2484, nonché per la perdita del capitale sociale.
(Il Titolo VI del Libro V, comprendente gli articoli da 2511 a 2548, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'art. 8, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)

Prassi collegate

  • Quesito n. 133-2006/I, Ricostituzione del capitale sociale di cooperativa ed esclusione del socio

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