Codice Civile art. 2543


ORGANO DI CONTROLLO
1. La nomina del collegio sindacale e' obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477, nonche' quando la societa' emette strumenti finanziari non partecipativi.
2. L'atto costitutivo puo' attribuire il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.
3. I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo.
(art. così sostituito dall' art.8 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

(Testo previgente:
In caso di irregolare funzionamento delle società cooperative, l' autorità governativa può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della società a un commissario governativo, determinandone i poteri e la durata. Ove l' importanza della società cooperativa lo richieda, l' autorità governativa può nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento.
Al commissario governativo possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell' assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l' approvazione dell' autorità governativa.)

Prassi collegate

  • Quesito n. 14-2006/I, Statuto delle cooperative: inammissibilità di un rinvio automatico alla disciplina delle spa o delle srl

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